Intelligenza Artificiale: non basta dire mi sono affidato, ma bisogna provarne la correttezza nelle procedure di mobilità con onere in capo all’Amministrazione

L’illegittimità  della procedura di trasferimento deriva non  dalla  scelta  di   ricorrere  all’algoritmo  per  le operazioni   di   trasferimento,    ma   dal   fatto   che l’Amministrazione non si  è preoccupata di  prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata  garantisse  la  legalità  della  procedura stessa,  nel  senso  di  assicurare  che  i  trasferimenti avvenissero  poi  sulla   base  di   criteri  legittimi  e comprensibili.

In  altri termini,  non può  presumersi che dalla circostanza di  aver “affidato”  la combinazione dei dati  della  procedura   di  mobilità  a   un  sistema  di intelligenza  artificiale   derivi,   per  ciò   solo,  la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano  in definitiva rispettosi  dei principi generali dell’azione amministrativa.

Tribunale di Bari, sentenza del  4.03.2025, n. 852