In Arrivo il DDL sulla IA: questioni sul malfunzionamento saranno di competenza del Tribunale ordinario (no G.A.)

 Ieri 23.4.2024, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Si riporta di seguito l’estratto del Comunicato stampa inerente la Giustizia:

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Il ddl citato prevede all’art. 15 modifiche al codice di procedura civile:

All’articolo 9, comma secondo, del codice di procedura civile, dopo le parole “esecuzione forzata” sono inserite le seguenti: “, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale”.

Pertanto, il nuovo art. 9 c.p.c. sarà il seguente:

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

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