Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.

Non può non rilevarsi che l’impugnazione è stata articolata in atti che, oltre a proporre argomentazioni pretestuose, a fronte di un’evidente ipotesi di arbitrario esercizio delle proprie ragioni, sono formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza, ormai cardine giurisprudenziale e normativo delle modalità di redazione degli atti, tra l’altro con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni anche in sede di memorie conclusionali e di replica. Il quadro sopra esposto giustifica, a parere della Corte, la sussistenza degli estremi di cui alla norma dell’art. 96 c. 3 c.p.c., con conseguente applicazione della sanzione del pagamento di un importo in favore della parte appellata pari a circa un mezzo delle spese processuali liquidate (€ 5.000,00).

Corte di appello di Milano, sentenza del 14.4.2023, n. 1237

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