Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e,  per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)

È potere-dovere del giudice, nel contesto del case management che gli compete, rendere effettive le specifiche previsioni sui tentativi di conciliazione e il più generale favor dell’ordinamento per le soluzioni conciliative (da ultimo, si veda la recente legge 26 novembre 2021, n. 206). Ciò posto, considerato che la parte ha manifestato la propria disponibilità a comporre la lite e che l’art. 164 c.g.c. prevede che, anteriormente alla discussione della causa e della decisione sul merito del contendere, venga obbligatoriamente esperito un tentativo di conciliazione inter partes, va concesso (alla luce della natura della lite, delle condizioni delle parti e del loro contegno processuale) un breve termine per consentire alle parti di maturare un consapevole convincimento al riguardo e, ferma la loro autonomia, appare opportuno enucleare i oggetto e parametri che le stesse considereranno ai fini della manifestazione dei loro intendimenti e, al contempo, procedimentalizzare l’iter conciliativo (nell’ottica di una maggiore efficienza dei risultati), appalesandosi l’opportunità – promossa dal canone di ragionevole durata – della fissazione di un breve termine entro il quale parte ricorrente dovrà far pervenire la sua proposta e di un successivo, altrettanto breve, termine entro il quale controparte dovrà replicarvi in senso, totalmente o parzialmente, adesivo o viceversa ostativo (formulando, in ipotesi, una controproposta che tenga, tra l’altro, conto della possibilità di rateizzare il quantum debeatur).

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emila Romagna, Ordinanza 21.4.2022, n. 15/2022/C

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