Giudicato da mancata opposizione a decreto ingiuntivo e consumatore, sì al controllo sull’abusività della clausola in sede monitoria: ecco le Sezioni Unite

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere  abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e  consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in  suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere  istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:

b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto  e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla  qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli  far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del  procedimento (ad es. Disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza  d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo:

c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze  in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti  sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà  decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla  anzidetta effettuata delibazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato  dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza  di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere  l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto  non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in  riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da  esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene  o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive  che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del  decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di  diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del  processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo  delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e  avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre  opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare  accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle  clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o

all’assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art.  615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle  clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la  riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e  rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far  valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni  per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di  altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del  bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione  tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente  sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di  sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in  tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento  sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 6.4.2023, n. 9479

Condividi
Visualizza
Nascondi