Danno non patrimoniale è risarcibile solo se lo dice la legge: enunciazione di un diritto, anche tramite norma Costituzionale, non ne determina la risarcibilità. Principio di offensività. Cinquantamila sentenze non sono vincolanti come una sola legge. Interpretazione costituzionalmente orientata non è prevista dalla legge.
Il requisito della esplicita determinazione legislativa di cui all’art. 2059 cc è riferito alla risarcibilità e non al diritto. La semplice enunciazione di un diritto, anche quando avviene in una norma Costituzionale, non ne determina sic et simpliciter la risarcibilità, se non riconosciuta in una Legge o atto avente forza ed efficacia di Legge o in una sentenza della Corte Costituzionale che abbia i requisiti previsti dall’art. 136 della Costituzione.
La motivazione della sentenza della Corte Costituzionale non può essere costitutiva della normazione primaria dell’ordinamento neppure quando sorregge una sentenza emessa ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e, a fortiori, quando sorregge una sentenza reiettiva della questione di legittimità costituzionale, o che ne dichiari la infondatezza o la inammissibilità.
Gli eventuali richiami di giurisprudenza ordinaria e/o atti normativi contenuti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale hanno efficacia meramente ricognitiva ma non attribuiscono agli atti richiamati una valenza e/o forza e/o efficacia diversa e/o maggiore rispetto a quella che deriva ad essi dall’ordinamento giuridico.
Una sentenza del Tribunale o della Corte d’Appello o della Corte di Cassazione, a sezione semplice o a Sezioni Unite, se espressamente richiamata nella motivazione di una sentenza della Corte Costituzionale, non perde la sua natura e la sua collocazione negli atti giuridici dell’ordinamento, e non acquista una forza e/o valenza maggiore e/o diversa da quella che la normazione dell’ordinamento giuridico normalmente le conferisce.
L’intero ordinamento giuridico è ispirato al generale principio di offensività, che impone la concreta ricerca di una effettiva ed apprezzabile lesione dei valori protetti senza arrestarsi al superficiale riscontro della violazione normativa, propria dei c.d. illeciti di mera disubbidienza.
Cinquantamila sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (o del Consiglio di Stato o delle Corti di Appello o dei Tribunali o dei Tribunali Amministrativi Regionali e così via) non fanno una legge.
La giurisprudenza, anche di legittimità e persino a Sezioni Unite, ha cercato di ampliare il ristretto novero di ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, facendo ricorso alla cd interpretazione costituzionalmente orientata. Questa, tuttavia, non è prevista dalla legge e si fonda indirettamente sulla legge n. 87/1953 e , segnatamente, sull’articolo 23 comma 2 il quale dispone: “l’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza…”.