Licenziamento nel contesto di grave condizione di salute: è lesione del diritto all’umanità
E’ illegittimo procedere a licenziamento senza tener conto del particolare e grave stato di salute del lavoratore.
Nella prospettiva di un’interpretazione del rapporto lavorativo rispettosa dei principi di buona fede, va osservato che esiste un diritto, che non è scritto, non è codificato. Non come tale, almeno.
Anche se, a ben vedere, proprio il diritto a comportamenti conformi a buona fede ex art . 1375 c.c . – espressione del principio solidaristico che trova la massima espressione nell’art. 2 della Carta Costituzionale – ne costituisce una derivazione o forse un’eco, come di qualcosa che viene da lontano, dal profondo: è il diritto all’umanità.
Il diritto a esigere, in un contesto in cui ormai i legami umani hanno ceduto il passo a delle mere connessioni, talvolta esclusivamente digitali – e in cui il mondo del lavoro si appresta a vivere, e sta già vivendo, trasformazioni profonde legate alla rivoluzione digitale e alla diffusione dei sistemi di Intelligenza Artificiale -, comportamenti che siano improntati al rispetto degli altri, delle altrui situazioni e condizioni personali particolari, come nel caso di specie di salute, in una parola, all’empatia, nella consapevolezza di essere partecipi di una condizione che ci accomuna tutti: quella di esseri umani.
Ed è questo diritto, in fondo, ad essere stato leso, in maniera irrimediabile, nella vicenda in esame.
Tribunale di Trani, sentenza del 18.11.2024 (Giudice L. Caputo)