Domanda accolta, ma spese compensate perchè l’atto introduttivo è troppo lungo (limiti dimensionali), generale ed astratto

L’art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Tale precetto è connesso all’obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento.

La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l’esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all’art. 46 disp. att. cpc il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

 Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.

L’atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell’atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.

Tribunale di Marsala, sentenza del 24.4.2025, n. 220 (giudice onorario Bellomo)

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PER APPROFONDIMENTI:

Limiti dimensionali dell’atto superabili con abstract ed a causa dell’ampiezza delle argomentazioni ritenute necessarie al fine di dare fondatezza al presente appello (Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 5.5.2025, n. 236)

Note conclusionali dichiarate inammissibili in primo grado perchè troppo lunghe: non è motivo di appello perchè carente di interesse [Corte d’Appello di Salerno, sentenza del 5.12.2024]

Spese compensate, se l’atto è sovrabbondante [Tribunale di Lecce, sentenza n. 416 del 7.2.2025]

Le spese di lite seguono la soccombenza, tranne che per per gli atti troppo lunghi e ripetitivi [Tribunale di Pesaro, sentenza n. 762 del 25.10.2024 (Giudice F. Melucci)]

Superamento limiti dimensionali dell’atto da parte del convenuto vittorioso: spese compensate per un terzo [Tribunale di Crotone, sentenza n. 118 del 26.2.2025 (Giudice M. G. Cilardi)]

Amministrativo, nuova norma sui limiti dimensionali, applicabilità anche ai ricorsi depositati antecedentemente al 1.1.2025 [Consiglio di Stato, Adunanza Planaria, sentenza del 13.3.2025, n. 3]