Rito semplificato di cognizione (dopo correttivo Cartabia): sì a mezzi di prova e documenti alla prima udienza, anche in caso di contumacia.

Nel rito semplificato a parte ricorrente è consentita la integrazione istruttoria alla prima udienza.

Si deve ritenere che nel corso della prima udienza l’attore possa liberamente indicare i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che offre in comunicazione, non solo nel caso di costituzione del convenuto, il quale abbia contestato i fatti allegati dall’attore, ma anche, considerata la mancanza di distinzioni ad opera del legislatore, nei casi di contumacia del convenuto e di sua costituzione con contestazioni solo in punto di diritto.

Tribunale di Genova, ordinanza del 28.4.2026