Lui corteggia con bonifici, lei dice no alla relazione: sì alla restituzione (causale prestito)
Tra le parti in causa, nel periodo in esame, sussisteva una assidua frequentazione amichevole, caratterizzata da continui e plurimi messaggi quotidiani, a partire dal buongiorno fino alla buonanotte. Il tenore dei messaggi evidenzia il desiderio dell’attore di approfondire l’amicizia con la convenuta, la quale invece non asseconda tale intenzione, pur essendo affettuosa e cercando. Se ne ricava un quadro di corteggiamento assiduo, in un contesto di evidente reciproca affettuosità. La Convenuta non ha mai chiaramente manifestato di non gradire i messaggi o la compagnia: ogni frequentazione delle parti è avvenuta su evidente base volontaria.
L’assenza di una relazione sentimentale piena nel periodo dei bonifici, come riferito da entrambi, impone una particolare cautela nel valutare la sussistenza di una presunta donazione, che verosimilmente è più frequente tra partner sentimentali (ad es. coniugi o conviventi).
La causale del bonifico da parte di Lui verso Lei riportava la dicitura ‘prestito’: è un contratto di mutuo, che impone la restituzione ex artt. 1815-1284 c.c.