E se l’avvento prorompente dell’intelligenza artificiale fosse un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta?
La società opponente sostiene che in conseguenza delle mutate condizioni di mercato dovute all’avvento prorompente dell’intelligenza artificiale, che ha stravolto il mercato e le relative tariffe, si è vista costretta a comunicare al fornitore l’impossibilità di continuare il rapporto perché divenuto eccessivamente oneroso ex art. 1467 c.c..
Tuttavia, non ha dimostrato in causa nemmeno i presupposti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta in forza dei quali applicare la richiamata fattispecie.