Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perchè è contratto atipico con condizione sospensiva

Va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale.

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza del 21.7.2025, n. 20415