Restrizioni Danno non patrimoniale, risarcibile solo se è scritto espressamente: serve la legge, non le sentenze. L’interpretazione costituzionalmente orientata serve a salvare le leggi, ma non a creare un sistema normativo parallelo.

Nella materia vige la regola dettata dall’articolo 2059 cc il quale, sotto la rubrica “danni non patrimoniali” dispone: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinatim dalla legge.”

Il precetto normativo può essere scomposto nei seguenti sintagmi:

A) “il danno non patrimoniale”;

B) “deve essere risarcito”;

C) “solo”;

D) “nei casi determinati dalla legge”.

Quindi per espressa disposizione del legislatore vi può essere un danno non patrimoniale (A) la cui risarcibilità (B) non è determinata da una specifica disposizione di legge (D), e che, quindi, non da diritto al danneggiato di pretendere la riparazione.

Invero la tecnica normativa è utilizzata per individuare dapprima un’area più vasta (A), priva ex se di rilevanza giuridica (“…il danno non patrimoniale…”) e subito dopo riservare a se medesimo Legislatore la prerogativa di individuare in quali casi il danno sociale diviene rilevante (B) anche per l’ordinamento giuridico “solo” (C) a mezzo di esplicite previsioni li rendano “determinati” (D).

L’art. 2059 cc introduce così una summa divisio: a) danno non patrimoniale privo di riconoscimento legislativo e di diritto alla riparazione; b) danno non patrimoniale riconosciuto dalla legge e costitutivo di una pretesa alla riparazione.

Il danno non patrimoniale e così delineato come una entità metagiuridica (A) che solo espresse e specifiche disposizioni riservate al Legislatore (D) possono trasformare in fatti costitutivi del diritto alla riparazione risarcitoria, una sorta di magma incandescente prodotto dalla realtà sociale in evoluzione e da cui singole eruzioni si impongono all’attenzione del di un espresso e determinato riconoscimento che ne legittima la tutela giudiziaria.

Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore è univoco, e lascia chiaramente intendere come nella materia viga il principio di determinatezza e nominatività.

TRIBUNALE DI TARANTO, SENTENZA DEL 15.5.2026 (Giudice Munno)


Nello stesso senso:

-LUDOVICI, Danno non patrimoniale risarcibile solo se è scritto: textualism, articolo 12 preleggi e Tribunale di Taranto

-Danno non patrimoniale è risarcibile solo se lo dice la legge: enunciazione di un diritto, anche tramite norma Costituzionale, non ne determina la risarcibilità. Principio di offensività. Cinquantamila sentenze non sono vincolanti come una sola legge. Interpretazione costituzionalmente orientata non è prevista dalla legge. [Tribunale di Taranto, sentenza del 22.12.2025]

-L’art. 12 preleggi deve essere applicato da tutti i Giudici di ogni ordine e grado. Il giudice non può ricorrere all’analogia quando l’assetto degli interessi risultante dall’incompletezza normativa è insoddisfacente (IL=0 => AL): interpretazione letterale è regina delle interpretazioni (IL ≥ IR). Lectio magistralis del Tribunale di Taranto sull’art. 12 preleggi. [Tribunale di Taranto, sentenza del 17.6.2025]