Ricerca con intelligenza artificiale e risultati riportati nell’atto: se non pertinenti, è violazione del dovere di lealtà con rinvio al Consiglio dell’Ordine
Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno della difesa richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.
Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ex art. 88 c.p.c. in conseguenza del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa,da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente afferma. In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale affermava di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati. Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale.
Ndr: si ringrazia per la segnalazione il dott. Luca CAPUTO.
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sentenza del 21.10.2025