Il giudice di prime cure cita giurisprudenza inesistente senza verificare e copia da un articolo in rete: è vizio di motivazione? Corte di Appello di Messina soprassiede.

L’appellante, a fondamento dell’inibitoria, sostiene (tra l’altro) che:

il testo della decisione appellata riproduce pedissequamente ampi passaggi di un articolo pubblicato sul sito X;  il Giudice di prime cure cita giurisprudenza inesistente; dalla verifica effettuata presso le banche dati ufficiali risulta che: la sentenza n. 2065/2023 della Corte d’Appello di Venezia esiste, ma è del 5 giugno 2025 e tratta di “cessazione della materia del contendere”, non di coobbligazione -il primo Giudice ha solo pedissequamente riportato anche questa citazione errata dall’articolo di X senza verificarne l’esistenza-. Da ciò deriva un grave vizio di motivazione.

La sola costituita controparte, ex adverso, deduce (tra l’altro) che:

il principio espresso dalla Corte d’Appello di Venezia – richiamato dal Giudice di primo grado – si trova infatti in numerose pronunce di merito.

La Corte di Appello stabilisce che:

mentre, quanto al fumus, va osservato che con i motivi di gravame vengono sollevate censureche – a tenore della loro stessa articolazione (quale retro riprodotta) – richiedono unapprofondito esame delle questioni in fatto e diritto prospettate, anche attesane la plurisolubilità (quale fatta palese dalla superiore ricognizione di sintesi), senza che possa evincersi allo stato una fondatezza di evidenza tale da attenuare la valutazione anche del secondo imprescindibile requisito del “periculum in mora”;

quanto appunto al periculum, la valutazione combinata dei presupposti di legge retro citati ed il bilanciamento delle opposte posizioni (dovendosi contemperare le pretese di parte appellante con il pregiudizio che subirebbe la parte vittoriosa in prime cure in caso di ritardata esecuzione della sentenza) non consentono – allo stato degli atti – di propendere per l’accoglimento del petitum, sicché s’impone il rigetto dell’inibitoria proposta.

Va rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa.

Corte di Appello di Messina, ordinanza del 11.1.2026


Sul tema delle citazioni giurisprudenziali inesistenti rispetto all’uso dell’intelligenza artificiale da parte dell’Avvocato, si segnalano:

Tribunale di Lecco, sentenza del 27.3.2026 (Intelligenza artificiale e sentenze inesistenti, o diverse, riportate negli atti con il virgolettato: condanna ex art. 96 c.p.c.), in La Nuova procedura Civile, 2, 2026;

Tribunale di Rovigo, sentenza del 8.4.2026 (Intelligenza Artificiale scrive se vuoi…fammi sapere: certo non ne è vietato l’uso per l’avvocato, ma è necessaria supervisione umana), in La Nuova Procedura Civile, 2, 2026;

Tribunale di Milano, ordinanza del 27.3.2026 (Intelligenza artificiale: citazione di precedenti giurisprudenziali non pertinenti con contenuti virgolettati, si alla condanna ex art. 96 c.p.c.), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026;

Tribunale di Verona, sentenza del 16.2.2026 (Intelligenza artificiale: è responsabilità ex art. 96 c.p.c. se l’atto non è sufficientemente controllato, in caso di Avvocato che lascia una frase di chatgpt), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026;

Tribunale di Pistoia, ordinanza del 19.3.2026 (Intelligenza artificiale genera automaticamente contenuti: responsabilità umana), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026;

– Tribunale di Siracusa, sentenza del 20.2.2026, n. 338 (Responsabilità aggravata ed Intelligenza Artificiale: non è più tollerabile che venga usata da Professionisti come banca dati giurisprudenziali perchè è altro. Sì alla colpa grave con condanna ex art. 96 c.p.c.), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026;

Tribunale di Latina, sentenza del 23.9.2025(Atto redatto con intelligenza artificiale a stampone, con scarsa qualità e mancanza di pertinenza: sì alla condanna ex art. 96 c.p.c. dice Tribunale di Latina), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2025;

Tribunale di Torino, sentenza del 16.9.2025 (Atto redatto col supporto dell’intelligenza artificiale con citazioni inconferenti: è responsabilità aggravata), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2025;

Tribunale ordinario di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14.3.2025 (Intelligenza Artificiale ChatGPT produce allucinazioni (sentenze inesistenti): responsabilità ex art. 96 c.p.c.? in La Nuova Procedura Civile, 1, 2025.

In senso contrario, VIOLA, Critica all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. per uso negligente dell’intelligenza artificiale negli atti, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026.