Intelligenza Artificiale nella C.T.U.: no in quanto giudizio medico legale e processo sono intrinsecamente umani ex art. 15 L. 132/2025
E’ evidente che non è possibile ritenere erronee le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, come si prospetta nel caso di specie, soltanto perché l’elaborazione finale svolta dal c.t.u. è in contrasto con certificazioni mediche pregresse, che ben possono aver fotografato un quadro clinico in un determinato momento che, nel frattempo, è mutato in melius. E, d’altronde, se si portasse questo tipo di ragionamento alle estreme conseguenze, verrebbe da domandarsi se abbia ancora un senso nominare in questo tipo di giudizi un consulente tecnico d’ufficio, peraltro specializzato in medicina legale: se la valutazione medico-legale fosse surrogabile da quella del giudice semplicemente sommando i dati risultanti dalle certificazioni mediche, quasi come se si trattasse di una mera operazione matematica, allora davvero potrebbe risultare superfluo l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio che magari potrebbe anche essere sostituito, considerata l’evoluzione tecnologica attuale, da una elaborazione dei dati medici affidata a un sistema di intelligenza artificiale.
Il che, evidentemente, oltre ad essere formalmente vietato perché in contrasto con le previsioni contenute all’art. 15 della legge n. 132/2025 – che stabilisce espressamente che “Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”, – sarebbe anche sostanzialmente inammissibile perché implicherebbe la sostituzione di un giudizio intrinsecamente umano, come quello medico-legale, con una valutazione svolta mediante l’elaborazione di dati meramente statistico-probabilistici e dalla genesi imperscrutabile, come quella generata da un sistema di I.A.
In questo modo, in altri termini, si aprirebbe la strada alla possibilità di sostituire una valutazione umana proveniente da un soggetto tecnicamente specializzato – e vagliata nel suo percorso logico-argomentativo dall’autorità giudiziaria – con un giudizio dalla natura sostanzialmente “oracolare”, il che deve escludersi.
Perché il cuore dell’attività giudiziaria – ma anche il nucleo dell’attività di elaborazione-valutazione svolta attraverso una consulenza tecnica d’ufficio – deve restare necessariamente una prerogativa umana; non fosse altro che per l’ovvia considerazione che i principi costituzionali sui quali si basa il c.d. giusto processo (art. 24 e art. 111 Cost.) postulano che quest’ultimo sia un processo tra umani, celebrato nel contraddittorio delle parti (umane) con l’ausilio della difesa tecnica svolta da esseri umani, innanzi a un giudice, che, prima ancora di essere terzo e imparziale, sia un essere umano.
Tribunale di Trani, sezione lavoro, sentenza del 20.7.2026 (giudice dott. L. CAPUTO)