Superamento limiti dimensionali dell’atto da parte del convenuto vittorioso: spese compensate per un terzo
Stante l’art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l’art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (dep. 9.1.2025) (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell’atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo, le spese vengono compensate per un terzo.
Tribunale di Crotone, sentenza n. 118 del 26.2.2025 (Giudice M. G. Cilardi)