Privacy: l’interessato non deve tenere condotte abusive e strumentali solo per arricchirsi. No al risarcimento se manca il danno.
E’ vietato tenere condotte abusive da parte dell’interessato, quali richieste di accesso ai dati personali presentate con intento strumentale o fraudolento, finalizzate a creare artificiosamente le condizioni per ottenere un vantaggio economico. La dimostrazione di tale intento abusivo può basarsi su elementi quali la sistematicità delle richieste e la loro finalità strumentale, che devono essere valutati alla luce delle circostanze del caso concreto.
Una persona che subisca un danno materiale o immateriale «causato da una violazione [di tale] regolamento» ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento. È giocoforza constatare che detta disposizione non contiene alcun riferimento al «trattamento», cosicché tale diritto al risarcimento non può essere limitato ai danni derivanti da un trattamento di dati personali.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 marzo 2026 (causa C-526/24)