Intelligenza Artificiale ChatGPT produce allucinazioni (sentenze inesistenti): responsabilità ex art. 96 c.p.c.?

Il difensore della società costituita dichiarava che i  riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto erano stati il frutto della ricerca effettuata  da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale “ChatGPT”, del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza.

 L’IA  avrebbe dunque generato risultati errati che possono essere qualificati con il  fenomeno delle cc.dd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché  l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione,  vengono confermati come veritieri.

L’indicazione di estremi di legittimità nel giudizio ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta dalla difesa può considerarsi diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, conseguendone la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 96 c.p.c..

Tribunale ordinario di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14.3.2025