Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì

Giacché, con ricorso introduttivo per la domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, secondo quanto prevede l’art. 373-bis.49 c.p.c. (come introdotto dalla c.d. riforma Cartabia), le parti hanno chiesto anche le parti chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. s, lett. b), l. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l’art. 2, l. 989/70. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta inammissibile sono in presenza dell’allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.

Tribunale di Milano, sentenza del 5.5.2023, n. 3542

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