Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: appello inammissibile se non precisa il capo della decisione impugnata e non indica con precisione la rilevanza delle doglianze denunciate ai fini della decisione. Sì all’orientamento formalista.

Il d.lgs. 149/2022, come modificato dal d.lgs.  164/2024, ha disposto che l’atto di appello deve indicare per ciascuno dei motivi, a pena di  inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico” il capo della decisione di primo grado  impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le  violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Inoltre, tali censure vanno riferite a “ciascuno dei motivi” e non alla complessiva motivazione  dell’appello, in quanto ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato  “capo” della decisione impugnata, e devono, altresì, essere oggetto di argomentazioni, che ne  spieghino la rilevanza in vista della riforma della decisione appellata.

Tribunale di Castrovillari, sentenza del 10.11.2025

In senso contrario alla sentenza de qua:

-Giurisprudenza correttivo Cartabia: il nuovo appello serve a precisare che chiarezza, sinteticità e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell’appello. No ad un orientamento formalistico [Tribunale di Patti, sentenza del 1.4.2025, n. 360];

-Giurisprudenza Correttivo Cartabia: per l’appello, la specificità e chiarezza vuol dire poter individuare la doglianza proposta. Ancora sì all’orientamento non formalista [Corte di Appello di Ancona, sentenza del 1.3.2025, n. 363];

-Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: appello, capo della decisione e violazione di legge, sì ad una lettura non meramente formalistica [Tribunale di Brescia, sentenza n. 695 del 18.2.2025];

-Giurisprudenza correttivo Cartabia: no ad una lettura formalistica dell’appello [Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 94 del 15.2.2025].