Nesso di causalità è una metonimia: non è un fatto ma un giudizio, così da non essere provabile
In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.
L’accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva, ma analogamente nel caso di condotta commissiva incerta, va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Pertanto, nel processo civile l’accertamento del nesso di causalità materiale avviene attraverso l’applicazione, da parte del giudice, di una combinazione di due regole: la regola del “più probabile che non” e quella della “prevalenza relativa della probabilità”. Quanto al principio del “più probabile che non”, questo presuppone che, per l’affermazione della verità dell’enunciato, vi siano una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano l’ipotesi, oppure una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La “prevalenza relativa” della probabilità rileva, invece, nel caso di c.d. “multifattorialità” nella produzione del danno, ossia nel caso in cui esistano diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che hanno ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite nel corso del giudizio. In tal caso, l’affermazione della verità va ricercata nel grado relativamente maggiore di conferma di un enunciato rispetto ad un altro sulla base delle prove disponibili. Con riguardo all’efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l’evento di danno lamentato, si viene, quindi, a delineare un modello di certezza probabilistica (c.d. di probabilità logica o baconiana), nel quale l’attendibilità dell’ipotesi si determina sulla base dei relativi elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto, secondo lo schema generale di probabilità intesa come relazione logica e stante l’impredicabilità di un’indagine aritmetica sui
valori probatori.
È stato infatti rilevato come il nesso causale non è un fatto ma una relazione tra fatti e, in quanto tale, tipicamente un giudizio. Mentre i fatti si possono provare i giudizi no. La causalità, in quanto relazione stabilita dall’uomo a posteriori tra due fatti, non è in sé oggettivamente accertabile.
Non v’è dubbio che quel che comunemente è chiamato “nesso di causa” non sia un fatto materiale, ma un giudizio. La causalità in quanto tale è una relazione stabilita dall’uomo a posteriori tra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile. Ne consegue che l’espressione “prova del nesso causale”, largamente diffusa nel lessico giudiziario e forense, costituisce in realtà una metonimia: il nesso di causa in quanto tale non è provabile, perché costituisce l’oggetto d’un ragionamento deduttivo, non un fatto materiale. D’una motivazione che accertasse o negasse il nesso di causa potrebbe discutersi se sia logica, non se sia provata. Quando dunque si discorre di “prova del nesso di causa” si usa una espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali, sui quali fondare il ragionamento (non rileva qui se logico-deduttivo, analitico-induttivo, inferenziale, probabilistico) ricostruttivo del nesso o della sua inesistenza.