Correttivo Cartabia, sfratto: omesso avvertimento sul patrocinio a spese dello Stato, vizio della vocatio in ius, conseguenze
(Tribunale di Bologna, Osservatorio sulla Giustizia Civile, circolare n. 12 del 29.1.2025)
Correttivo Cartabia e intimazioni di sfratto – novità
Il recente correttivo al c.p.c. contiene molte novità, che possono correre il rischio di non essere immediatamente individuabili, ma che potrebbero creare qualche inconveniente.
In particolare la seconda sezione del Tribunale ha rilevato che il testo dell’art. 660 c.p.c., relativo all’intimazione di sfratto, stabilisce (all’esito delle modifiche apportatevi dall’art. 3, comma 8, lett. g), n. 2), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con effetto a decorrere dal 26 novembre 2024) che l’atto di intimazione deve contenere fra l’altro l’avvertimento alla parte intimata (in sostituzione di quello di cui all’art. 163 sub 7) che “sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato“.
Il mancato inserimento di tale avviso, espressamente previsto dal nuovo testo del codice, comporta un vizio della vocatio in ius che – in caso di assenza del conduttore intimato all’udienza – potrebbe comportare la necessità di un rinnovo dell’intimazione, con inevitabile prolungamento dei tempi ed aggravio di attività.
Si sottolinea allora quanto sopra per la migliore informazione del Foro.
A disposizione per ogni eventualità.
I referenti per l’Osservatorio sulla Giustizia Civile
Giovanni Delucca e Luigi Andrea Cosattini
FONTE: Circolare n. 12 del 29 gennaio 2025
Per approfondimenti:
VIOLA, Commentario al correttivo Cartabia del processo civile ex d.lgs.n.164/2024, Roma-Trani, 2025