Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione

—————> scarica qui il testo del decreto del 7.8.2023 n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11.8.2023, n. 187.

DOTTRINA:

VIOLA, Principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c.: non riguarda la quantità, ma qualità dell’esposizione

SPINA, Sinteticità, chiarezza e specificità (atto di citazione post Cartabia)

GIURISPRUDENZA:

Violazione della tecnica redazione della sinteticità degli atti: il giudice non esamina tutte le prolisse argomentazioni difensive e, quanto alle spese di lite, riduce il compenso avvocato

Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.

Reciproca soccombenza + scritti difensivi non collimanti con il principio di chiarezza e sinteticità = compensazione delle spese di lite

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