Prova del danno da perdita di chance e più probabile che non
Una volta che si ritiene di liquidare un ‘danno minore’ costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilità di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno è già raggiunta per il fatto di aver accertato l’inesattezza dell’adempimento e quindi il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione senza pretendere prove ulteriori da parte dell’attrice.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.8.2023, n. 24050
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