Prova del danno da perdita di chance e più probabile che non

Una volta che si ritiene di liquidare un ‘danno minore’ costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilità di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno è già raggiunta per il fatto di aver accertato l’inesattezza dell’adempimento e quindi il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione senza pretendere prove ulteriori da parte dell’attrice. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.8.2023, n. 24050 Download CondividiPost correlati:Danno da perdita di chance, prova in via presuntiva e probabilistica Febbraio 6, 2023 Danno da perdita di chance: serve la prova in termini di ce ..........

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