Patrocinio a spese dello Stato, vittoria della lite, spese processuali dovute dal soccombente, pagamento a favore dello Stato: legittimità costituzionale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (a mente del quale «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato), sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost. così, “La quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel «caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dell ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi