Locazione abitativa: no all’obbligo di rinegoziazione da sopravvenuta pandemia Covid

In tema di presunto obbligo di rinegoziazione per sopravvenuta pandemia da covid, in materia di locazione ad uso abitativo,  è sufficiente osservare che non vi è alcuna norma di carattere generale che preveda una sospensione dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione o di diminuirne l’importo ad nutum del conduttore. Ciò soprattutto nel settore delle locazioni abitative, volutamente ignorate dal legislatore dell’emergenza.

L’assenza, da un lato, di una norma generale che detti una disciplina per tutti i rapporti di durata e la presenza e, dall’altro, l’erogazione di una miriade di regole speciali aventi unicamente riguardo alle locazioni per uso diverso (sospensione dei termini di versamento di alcune imposte; proroga dei termini di pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti; sospensione dei termini processuali) impone di prendere atto che il legislatore ha inteso, in relazione a talune, pur numerose, fattispecie, assumere iniziative di agevolazione ma nulla ha voluto disporre in ordine alle locazioni abitative.

Non è neppure stata prevista una “moratoria” dei canoni derivanti da contratti di locazione in essere, che vanno quindi adempiuti.

Non è dunque possibile applicare in questa sede alcuna norma sospensiva dell’obbligo di pagamento di canoni di locazione abitativa dalla disciplina emergenziale ad oggi adottata, per la ragione – tanto semplice quanto decisiva – che una norma di tal fatta non esiste; non vi è di conseguenza spazio per una misura cautelare di mero differimento dei termini contrattuali di pagamento del canone (ed a maggior ragione della debitoria maturata nel periodo pregresso), né ad una rimodulazione del canone in ragione della crisi pandemica.

Tribunale Roma, sezione sesta, sentenza del 4.7.2022

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