Via libera al d.lgs correttivo della riforma Cartabia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, in data 15.2.2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Questi alcuni dei circa 200 interventi complessivi:

-favorito l’impiego del rito semplificato di cognizione, con conseguente riduzione dei tempi del processo;

-estesa ai processi pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento o rigetto;

– semplificata e razionalizzata la disciplina delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata;

-migliorata e resa più funzionale la fase introduttiva del processo civile;

-ampliati i casi in cui è garantita l’oralità delle udienze.

Si preannuncia come un correttivo quantitativamente importante.

Il testo apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, con l’obiettivo di risolvere alcune difficoltà applicative e apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della recente riforma.
Il provvedimento si inserisce nel quadro degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed è indirizzato alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Per questo, tra l’altro, si prosegue sulla strada della completa digitalizzazione del processo civile e dell’eliminazione di adempimenti od oneri a carico delle parti ormai superflui, con l’eliminazione delle disposizioni che prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, anche ai fini della loro notificazione, e la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito.

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