Tributario, violazione del principio di sinteticità (concisione ed intellegibilità) per sproporzione rispetto al livello di complessità e al valore della causa: inammissibilità

Va condiviso l’orientamento che individua nella sommarietà (intesa come concisione dei fatti essenziali) ed intelleggibilità della esposizione nelle difese delle parti, una condizione prevista a pena di inammissibilità degli atti difensivi e dei procedimenti ad essi conseguenti. Ciò implica, in capo alle parti in causa, il dovere di effettuare un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda quale viene poi sottoposta al vaglio dei Giudici, in un’ottica di economia processuale finalizzata ad evidenziare i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi senza però rendere oltremodo complessa la comprensione sia dei fatti che dei principi di diritto che la parte intende sottoporre al vaglio del giudicante. In effetti, se si disponesse/consentisse che il Giudice debba procedete alla lettura integrale dell’atto introduttivo al fine di estrapolare gli elementi dei fatti sostanziali e processuali, in pratica si delegherebbe al Giudice stesso un’attività che al contrario è invece di esclusiva competenza della parte. Il principio di sinteticità deve invece caratterizzare l’intero processo e la riforma Cartabia estende infatti al processo civile il principio generale del diritto processuale prevedente che gli atti del giudice e delle parti rispettino i requisiti di chiarezza e sintesi, già richiesti nel processo amministrativo dal 2010 (i ricorsi in esame non possono che essere dichiarati inammissibili alla luce dei numeri che li riguardano e che risultano palesemente ingiustificati e non proporzionati al livello di complessità e al valore delle cause).

Corte di giustizia tributaria di primo grado, Piemonte, Torino Sez. III, sentenza del 19.10.2023

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