Reciproca soccombenza + scritti difensivi non collimanti con il principio di chiarezza e sinteticità = compensazione delle spese di lite

Venendo alle spese di lite, esse vanno interamente compensate per due ordini di motivi: la reciproca soccombenza delle parti e la lungaggine e ridondanza degli scritti difensivi delle parti, non collimanti con il principio di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 4 co. 7 del decreto ministeriale n. 55 del 2014. Tribunale Sciacca, sentenza del 6.4.2023 Download CondividiPost correlati:Compensazione delle spese processuali, soccombenza reciproca, nozione Marzo 4, 2022 Violazione del principio di sinteticità e compensazione delle spese Agosto 30, 2023 Principio di sinteticità: atto troppo lungo (8 pagine per comparsa di risposta) legittim ..........

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