Patto patrimoniale precedente al divorzio, validità, prova, impossibilità morale di produrre la prova: sentenza del Tribunale di Catanzaro

Deve ritenersi superato il principio secondo cui gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, sono sempre nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio.

Tali accordi non producono effetti vincolanti tra le parti solo laddove contengano clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, l’accordo transattivo produce effetti obbligatori per le parti, e ciò anche se il suo contenuto non venga recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

  1. quando vi è un principio di prova per iscritto; questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
  2. quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.

Se è vero che per la ricorrenza dell’impossibilità morale, di procurarsi la prova scritta di cui alla citata norma non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa o di un vincolo affettivo con la persona stessa, è pur vero che la valutazione debba sempre essere operata in considerazione del caso concreto e che la circostanza de qua non possa essere negata, ove ricorrano altre speciali e/o particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta. Non può pretendersi l’allegazione di circostanze ostative assolute, ma è sufficiente, per integrare gli estremi di una situazione d’impossibilità morale, specie ove si verta in tema di rapporti affettivi, l’allegazione di circostanze anche di dettaglio nelle quali un atteggiamento di sospetto e/o sfiducia finirebbe per ingenerare comprensibili risentimenti e motivi di crisi nei rapporti interpersonali; sicché, in tali ipotesi, l’opera del giudice deve volgersi, con particolare sensibilità, alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al tipo di rapporto inter partes, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.

Nel caso de quo, emerge una confessione stragiudiziale scritta in messaggi inviati ai figli.

Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, sentenza del 17.07.2025, n. 1620 (giudice dott.ssa Song Damiani).