Intelligenza artificiale usata senza verifica degli output e con virgolettato (fatto notorio che le IA hanno allucinazioni): è violazione dei canoni di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., ma si applica l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione del CED della Corte di Cassazione, e confermata dalle medesime considerazioni in tal senso espresse dalla convenuta nella replica conclusionale, è emerso che le sentenze citate non esistono.
Costituisce principio elementare dell’attività difensiva che il richiamo di precedenti giurisprudenziali debba avvenire previa verifica della loro effettiva esistenza e del loro contenuto, tanto più quando i relativi passaggi vengano riportati tra virgolette, secondo una tecnica redazionale che lascia intendere la trascrizione testuale di un principio espresso dalla Corte di Cassazione. L’utilizzazione di citazioni non corrispondenti alle fonti richiamate si pone pertanto in contrasto con i doveri di lealtà e probità processuale di cui all’art. 88 c.p.c., aggravando inutilmente l’attività di verifica demandata al giudice e alla controparte e incidendo, conseguentemente, sull’attendibilità complessiva dell’impianto argomentativo sviluppato dalla parte attrice.
Tale condotta costituisce un elemento che il Giudice può legittimamente apprezzare nel quadro complessivo del comportamento processuale tenuto nel presente giudizio.
Né può omettersi di osservare che la crescente diffusione di strumenti di intelligenza artificiale generativa rende oggi ancor più stringente il dovere del difensore di verificare l’attendibilità delle citazioni giurisprudenziali utilizzate nei propri atti. È infatti fatto notorio che tali strumenti possono generare riferimenti normativi o giurisprudenziali formalmente plausibili ma privi di riscontro nelle fonti ufficiali; sicché l’eventuale utilizzazione dei relativi output senza adeguata verifica sulle fonti primarie integra, quantomeno, una condotta gravemente negligente sotto il profilo della correttezza processuale. Versandosi in ipotesi di colpa grave, l’attrice va dunque condannata d’ufficio, ai sensi dell’ art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
E’ applicabile anche l’art. 96 comma 4 c.p.c. avuto riguardo:
- al sensibile scostamento della parte attrice dal grado di diligenza normalmente esigibile, consistito nella proposizione di una domanda manifestamente infondata alla luce di un orientamento giurisprudenziale univoco;
- alla particolare gravità della condotta processuale consistita nella citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o comunque non pertinenti, con l’utilizzo di virgolette che lasciano intendere – secondo l’ordinaria prassi redazionale – una citazione testuale;
- al fatto che il vano funzionamento della “macchina giustizia” si è comunque rivelato relativamente contenuto, essendosi la controversia definita in tempi comunque brevi appare equo determinare la sanzione in favore della cassa delle ammende nella misura, prossima alla metà del massimo edittale, di Euro 2.000,oo.