Risposte dell’intelligenza artificiale ChatGpt prodotte in giudizio: che valore probatorio hanno? E’ tamquam non esset.

Dopo la giuriprudenza formatasi sull’intelligenza artificiale usata dall’avvocato, occorre una riflessione ulteriore: quella sull’uso dei sistemi in questione per “costituire” materiale probatorio da produrre in sede di giudizio.

Chiaramente la produzione non può essere considerata un “documento”, inteso in senso processual civilistico.

Invero, a parere di questo giudice, trattasi di una produzione da considerarsi tamquam non esset, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al chatbot, ma anche della doverosa (e non solamente opportuna) verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT.

Un approccio attento e cauto al mezzo è reso oggi necessario anche alla luce delle previsioni del regolamento UE n. 2024/1689, il cd. AI Act, con il quale la supervisione umana (human oversight) e l’approccio responsabile all’intelligenza artificiale (responsible AI) sono stati consacrati quali principi

codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione, nel nostro ordinamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost. L’ordinamento italiano, del resto, ha recepito i nuovi obblighi e principi contenuti nell’Ai Act con la l. n. 132/2025, che ha integrato le normative già

vigenti (quali, ad esempio, il GDPR), introducendo nuovi obblighi, in merito all’utilizzo delle IA, per gli stessi professionisti intellettuali, peraltro non avendosi evidenza, almeno nella procura conferita dal ricorrente, dell’avvertimento di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 132/2025.

I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro “risposte” assurgano a prova – nemmeno atipica – di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio.

Tribunale di Ferrara, ordinanza del 4.3.2026