Citazioni giurisprudenziali inesistenti: uso dell’intelligenza artificiale o meno, è violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. nonchè del dovere di verità ex art. 50 Codice Deontologico Forense.
Risultano, nelle comuni banche dati, massime o sentenze con i numeri citati depositate nelle date corrispondenti, ovvero riguardano argomenti del tutto estranei all’oggetto del presente giudizio. A prescindere dal sospetto che dette indicazioni possano derivare dall’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, circostanza questa da valutarsi nelle sedi opportune, tale condotta (rilevata in un numero tale di casi, che esclude possa trattarsi di errore di digitazione o svista) integra, in ogni caso, la violazione del dovere di lealtà e probità disciplinato dall’art. 88 c.p.c. – aggravando inutilmente l’attività, da parte del giudice e delle controparti, di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati – nonché del dovere di verità di cui all’art. 50 del Codice deontologico forense.