Giurisprudenza correttivo Cartabia: iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi

Accadeva che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all’iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione  di importi modesti da parte del terzo, tuttavia lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli  obblighi di custodia imposti dall’art. 546 c.p.c., con gravi inconvenienti specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali o istituti di credito.

Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell’art. 543 c.p.c., con la novella del 2021, un meccanismo finalizzato a ovviare a simili problematiche, onerando il creditore di notificare al  debitore e ai terzi pignorati l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della  procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione. Entrambi gli  adempimenti – tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l’inefficacia del  pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 630, commi 1 e 2, c.p.c.

Come evidenziato dal Tribunale, il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio,  atteso che il termine “entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento” viene  chiaramente riferito tanto alla notifica dell’avviso quanto al deposito dell’avvenuta notifica nel  fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che  il mancato deposito dell’avviso determini l’inefficacia del pignoramento: conseguentemente,  non avrebbe senso ricollegare l’inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di  un’attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l’onerato  è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell’udienza di  comparizione indicata nell’atto di citazione.

La diversa interpretazione prospettata dal reclamante si pone, invece, in contrasto col disposto dell’art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente  all’assunto del non coincide con l’esigenza di consentire al G.E. di verificare l’avvenuto  compimento della notifica dell’atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo,  di essere informati sull’effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in  proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non  riceve alcuna comunicazione dell’eventuale differimento dell’udienza di comparizione; la  perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli  adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di  comparizione indicata nell’atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato.

Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno appellante, un’ulteriore implicita  conferma della correttezza dell’interpretazione seguita dal G.E. e dal Tribunale di Monza si trae  proprio dalla successiva modifica del comma 5 dell’art. 543 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n.  164/2024: la norma, nel testo oggi vigente, dispone che, in caso di iscrizione a ruolo del  pignoramento presso terzi, il creditore non debba più notificare l’avviso al debitore ma  unicamente al terzo pignorato.

E tuttavia, è rimasta invariata l’indicazione del termine entro cui il creditore deve porre in essere  tale adempimento e il successivo deposito in cancelleria dell’avviso notificato, ovvero la data  dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, esattamente come nel testo  vigente ratione temporis a seguito della novella del 2021. Parimenti invariata è rimasta la  previsione secondo la quale “La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel  fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento” e “ove la notifica  dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data  dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Appare dunque chiaro che l’intenzione del legislatore, da ultimo ribadita con la recente riforma,  è quella di precludere la possibilità di individuare, quale termine ultimo per la notifica e il  deposito dell’avviso, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato  possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della novellata disposizione (ad es. nel  caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”).

Corte d’APPELLO di MILANO, sezione terza, sentenza n. 1052 del 14.4.2025