Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: precetto, omessa indicazione del giudice competente per l’esecuzione, conseguenze
L’opponente lamentava l’irregolarità formale del precetto per violazione dell’art. 480, co. 3 c.p.c., come novellato dal D.lgs. n.164/2024, stante l’omessa indicazione del giudice competente per l’esecuzione.
Detta omissione circa l’indicazione del giudice competente non vizia l’atto: costituisce una formalità richiesta al solo fine di individuare il giudice competente per territorio (non a caso, la citata norma stabilisce che, in loro difetto, le eventuali opposizioni a precetto devono essere proposte nel luogo in cui quest’ultimo è stato notificato).