Esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali

Va formulato il seguente principio di diritto: “La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio”), ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde d ..........

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