Giudice ordinario e tribunale delle acque pubbliche: riparto di competenza, criterio di discrimine

Va confermato che ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, il criterio di discrimine sta nella necessità o meno di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale o meramente incidentale o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario; pertanto, il criterio che discrimina la competenza tra giudice ordinario e organo specializzato deve essere individuato da un lato nell ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi