Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dopo decreto PNRR (d.l. 19/2026): il deposito definisce il procedimento anche se era iniziato prima della novella
L’art. 696 bis u.c. c.p.c., come modificato dal D.L. n. 19/2026, dispone che: il procedimento è definito con (…) il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario. L’art. 17 co. 4 della novella ha previsto che “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio (…)”.
Poiché il decreto è entrato in vigore il 20.02.2026 e la consulenza è stata depositata il successivo giorno 02.03, la novella trova applicazione e la sua disposizione, che, pure se chiaramente rivolta a conseguire obiettivi di definizione dei procedimenti obiettivamente confliggenti con legittime esigenze processuali, rientra comunque nella discrezionalità del legislatore, appare imperativa e inderogabile.