Concessione abusiva del credito, tra contratto nullo ed immorale

La concessione del credito può costituire una  grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità  del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.

Difatti, la causa concreta sembra essere quella di ottenere la garanzia statale  nella consapevolezza di non poter restituire le somme ottenute e grazie all’omissione di informazioni sul reale stato di salute dell’impresa (così  determinando anche la violazione di norme penali, come l’art. 316-ter c.p.) ed  è in contrasto con le disposizioni che regolano l’attività bancaria.

La nullità determina l’irripetibilità delle somme versate, come più volte  affermato dalla giurisprudenza fin da tempo risalente: Ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista  dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto  quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza,  ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche  costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo  momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e  come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di  un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio  finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di  fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa trattandosi di  condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che  governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto.

Tribunale di Lecce, decreto del 30.1.2026