Concessione abusiva del credito, tra contratto nullo ed immorale
La concessione del credito può costituire una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.
Difatti, la causa concreta sembra essere quella di ottenere la garanzia statale nella consapevolezza di non poter restituire le somme ottenute e grazie all’omissione di informazioni sul reale stato di salute dell’impresa (così determinando anche la violazione di norme penali, come l’art. 316-ter c.p.) ed è in contrasto con le disposizioni che regolano l’attività bancaria.
La nullità determina l’irripetibilità delle somme versate, come più volte affermato dalla giurisprudenza fin da tempo risalente: Ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto.