Illiceità della causa per contrarietà al buon costume (morale sociale) e soluti retentio
Non rileva, ai fini dell’irripetibilità della prestazione, la sola contrarietà del negozio a norme imperative (o all’ordine pubblico), con conseguente sua nullità ai sensi dell’art. 1343 c.c., poiché il legislatore, che pure, nella cennata disposizione, ha accomunato alle predette ipotesi di illiceità della causa quella determinata dalla contrarietà al buon costume, ha poi, con l’art. 2035 c.c., espressamente limitato l’irripetibilità a quest’ultima ipotesi.