Sì al risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione
Il legame tra il proprietario e l’animale d’affezione possa integrare un bene della vita rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e che, in quanto espressione del diritto dell’individuo alla conservazione di una sfera di integrità affettiva e relazionale, al fatto illecito generatore di una lesione grave per l’animale possa conseguire la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore del proprietario, anche quando non concorrano gli estremi del reato.
Tuttavia, grava sul danneggiato l’onere della prova dell’intensità del legame affettivo con l’animale, della sofferenza morale, del turbamento psichico e della concretezza del pregiudizio subiti.
Nella fattispecie concreta, tali elementi non sono stati allegati, né provati, pertanto, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.