Sì al risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione

Il legame tra il proprietario e l’animale d’affezione possa integrare un bene  della vita rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e che, in quanto espressione del diritto  dell’individuo alla conservazione di una sfera di integrità affettiva e relazionale, al fatto illecito  generatore di una lesione grave per l’animale possa conseguire la risarcibilità del danno non  patrimoniale in favore del proprietario, anche quando non concorrano gli estremi del reato.

Tuttavia, grava sul danneggiato l’onere della prova dell’intensità del legame affettivo con l’animale,  della sofferenza morale, del turbamento psichico e della concretezza del pregiudizio subiti.

Nella fattispecie concreta, tali elementi non sono stati allegati, né provati, pertanto, la domanda  risarcitoria non merita accoglimento.

Tribunale di Milano, sentenza del 5.2.2026