Procedimento disciplinare: limite di un solo avvocato difensore; non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio la responsabilità dell’incolpato ogni ragionevole dubbio

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.(1)

In particolare, il predetto limite di un solo avvocato difensore deve intendersi nel senso che l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore.(2)

NOTE:

(1) In senso conforme, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, che conferma Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021. Analogo principio è affermato, dall’art. 15 co. 4 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati.

(2) A quanto consta, in ambito disciplinare non vi sono precedenti editi in termini. Tuttavia, il principio è conforme a quanto espressamente stabilito in ambito penale dall’art. 24 disp.att.cpp con riferimento al limite numerico di difensori per l’imputato (art. 96 cpp), per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 100 cpp) e per la persona offesa dal reato (art. 101 cpp).

Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. Tale principio non subisce deroghe, né attenuazioni, neppure nell’ipotesi in cui all’incolpato sia stata contestata nel capo di imputazione la recidiva reiterata o se la sua difesa sia elusiva o inidonea a provare l’infondatezza delle contestazioni.

Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024