Legittimo il licenziamento quando il dipendente usa parolacce davanti ai clienti, parla male del datore e se la prende anche con l’intelligenza artificiale

L’istruttoria ha confermato dunque gli addebiti del licenziamento disciplinare integrante l’illecito dell’insubordinazione e del danno all’immagine aziendale con violazione del dovere di correttezza e buona fede, con conseguente lesione del vincolo fiduciario.

I fatti illeciti commessi non concretizzano una specifica previsione contrattuale collettiva tuttavia ciò non esclude l’illiceità delle condotte poste in essere poiché come afferma la Corte di legittimità: “in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione”.

La proporzionalità della sanzione espulsiva al disvalore dei fatti commessi risulta sussistente, in linea con la giurisprudenza in tema di utilizzo da parte del lavoratore di insulti e frasi scurrili pubblicate sui social network che distruggono in modo irreparabile il vincolo di fiducia alla base del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie l’utilizzo del linguaggio scurrile e offensivo è avvenuto in presenza sul luogo di lavoro, innanzi ad un numero indeterminato di clienti, per cui il danno all’immagine aziendale risulta analogamente integrato.

Tribunale di Velletri, sentenza del 10.9.2026