Intelligenza artificiale, provvedimento amministrativo con motivazione contenente riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti: è valido se non sono nucleo essenziale.
L’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto.
Il vincolo posto dall’art. 97 della Costituzione, quale attuazione del principio di riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale (c.d. human in the loop, cfr. C.d.S., Sez. VI, nn. 2270 e 8472 del 2019) non si traduce nel sindacare le modalità con cui l’amministrazione, nella fase preparatoria, si sia avvalsa di strumenti di supporto, ma nell’esigere che il discorso giustificativo finale, quale risulta dal provvedimento, sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato.
Si può aggiungere che in questi casi l’eventuale assistente algoritmico opera in un ruolo servente e non sostitutivo: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l’esclusiva paternità e responsabilità. Ove l’output recepito risulti inficiato da un errore o da un’allucinazione informatica, tale errore è integralmente ascrivibile all’organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell’atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la presenza, nel primo provvedimento, di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti, dei quali deduce, senza fornirne peraltro alcuna certezza, l’origine da un utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale.
Anche a voler ammettere che tale origine sia effettiva, e che uno o più richiami giurisprudenziali risultino inesistenti o comunque non pertinenti, ciò non è sufficiente a travolgere l’intero provvedimento per difetto assoluto di motivazione: la motivazione dell’atto si fonda, nel suo nucleo essenziale, su un accertamento di fatto, relativo alla rappresentazione dello stato dei luoghi e alla consistenza dell’immobile, che è del tutto autonomo da qualsivoglia richiamo a precedenti giurisprudenziali, e che il provvedimento espone con sufficiente specificità da consentirne la piena comprensibilità e la verificabilità in questa sede.
L’eventuale erroneità di una citazione di supporto, per quanto non commendevole, non priva l’atto del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l’assenza di motivazione che il ricorrente lamenta.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione III, Sentenza del 3 agosto 2026, n. 956