Interpretazione della legge ed art. 12 preleggi: per l’analogia, non va confusa la lacuna normativa con la scelta del legislatore. Il diritto vivente non è fonte di diritto: limitata efficacia delle sentenze della Corte Suprema, pur se emesse a Sezioni Unite. Interpretazione teleologica ammissibile quando significato è in contrasto con l’ordinamento.

Non sono così fonti di diritto:

1) il “diritto vivente”, entità sconosciuta alla normazione sulla normazione della Stato – comunità, e priva di riscontro nelle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana,  nel testo approvato il 27 dicembre 1947 e nelle Leggi Costituzionali emanate ai sensi dell’  art. 138 della Costituzione;

2) la dottrina, quando non provveda a fornire interpretazioni delle fonti di diritto rispettose dei  criteri di interpretazione della legge;

3) gli obiter dicta e le argomentazioni contenuti nelle sentenze e negli atti dell’autorità  giudiziaria;

4) le sentenze delle Autorità giudiziarie di merito e legittimità che non provvedano ad  interpretare le leggi e gli atti fonte di diritto secondo le regole interpretative poste dalla legge;

5) le sentenze della Corte Costituzionale che non abbiano i requisiti previsti dall’ articolo 136  della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’art. 101 comma 2 della Costituzione della Repubblica dispone: “I giudici sono soggetti soltanto  alla legge”.

Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di colmare ineliminabili vuoti  normativi, non potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l’assenza di una  norma positiva che consenta di ritenere fondata la propria domanda, diversamente, come ben si  comprende, l’analogia legis venendo invocata in forma pressocchè generalizzata da tutti coloro i  quali avanzino pretese non sorrette da una espressa disposizione normativa che ne coonesti la  fondatezza ed accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una “lacuna normativa” quella  che invece è null’altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla c.d. interpretazione  teleologica, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle  parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il  predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti  meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come tali, non potendosi  attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l’ambito di  operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di interessi avvertiti come preminenti, essendo  questa una funzione tipica dell’atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità  popolare attraverso l’istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee legislative.

Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch’essa dal comma 2 dell’art. 12 delle preleggi:  “se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico  dello Stato.”

Trattasi dei principi fondanti dell’ordinamento, desumibili dall’esame comparativo di più  disposizioni normative di vario ordine e grado nella gerarchia delle fonti del diritto, in cui si esprime  la razionalità intrinseca del sistema e si manifesta il dogma della completezza dell’ordinamento  giuridico, che si assume con valenza assiomatica capace di esprimere ex se la regula iuris idonea  alla definizione di ogni possibile situazione.

Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni ordine e grado, nell’apparente  esercizio del potere di interpretare ed applicare la legge ne crei una nuova , o modifichi o abroghi  la legge preesistente.

L’art.70 della Costituzione dispone: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due  Camere”, così attribuendo espressamente la Costituzione il potere di porre in essere atti aventi forza  ed efficacia di legge e costitutivi della cd normazione primaria dell’ordinamento.

Tribunale di Taranto, sentenza del 27.3.2026