Interpretazione della legge, criterio letterale e per ratio: non sussiste alcuna gerarchia ma piena osmosi

In tema di interpretazione della legge, l’interpretazione della ratio legis, o dello scopo della disposizione o dell’intenzione del legislatore è criterio previsto dall’art. 12 preleggi, quale complemento indefettibile dell’interpretazione letterale o secondo il significato delle parole, non essendo l’interprete libero di fermarsi al solo criterio dell’interpretazione letterale ma essendo vincolato ad attribuire, alle parole utilizzate dal testo della disposizione, il senso che risulta dall’intenzione del legislatore, tra i due criteri non sussistendo alcuna gerarchia ma piena osmosi (fattispecie in tema di interpretazione estensiva dell’art. 1261 c.c., comma 1, relativamente alla nozione di  natura litigiosa del credito ceduto, anche in assenza di una controversia già incardinata davanti all’autorità giudiziaria).

 

NDR: Per approfondimenti sull’interpretazione della legge e l’applicazione concreta dell’art. 12 preleggi si veda VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2018. Nel volume viene diffusamente affrontata anche la questione interpretativa relativa al rapporto tra interpretazione letterale e per ratio.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2018, n. 29834

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