Attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento: se la prestazione è extra budget va rifiutata.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell’ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.

L’interrogativo, dunque, è se le prestazioni richieste (nel caso rivolte da alcuni Pronto soccorso di Ospedali pubblici) siano rifiutabili:

la risposta è affermativa e discende oltre che dal fatto che le strutture private accreditate non hanno l’obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come già rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare la prestazione extra budget, tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  29.10.2019, n. 27608  (con nota di Elena BRUNO)

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