Atti difensivi scritti con intelligenza artificiale: anche in presenza di citazioni giurisprudenziali non pertinenti, non è applicabile ex se l’art. 96 c.p.c.
La mera allegazione dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella predisposizione degli atti difensivi, quand’anche comporti il richiamo a precedenti non pertinenti, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dall’art. 96 c.p.c.