Semplice elenco nominativo non è segreto aziendale tanto più se possono ottenersi nominativi da domanda a ChatGpt (intelligenza artificiale)
Il semplice elenco dei nominativi di clienti o fornitori ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l’altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.
Da ciò discende che, in linea di principio, i meri dati anagrafici dei distributori o sub distributori non possono essere tutelati come segreti industriali, salvo riportino una specifica profilatura per ciascuna posizione contrattuale, che contenga informazioni commerciali utili, quali, ad esempio, le condizioni contrattuali applicate, la scontistica, i prezzi, ovvero le peculiari caratteristiche relative alle performances o all’esperienza di ciascun fornitore, tali da indurre a preferirlo ad altri nel medesimo settore commerciale.
Ebbene, la lista dei sub fornitori prodotta da parte ricorrente come doc. n. 11 è costituita da un elenco di soli 6 nominativi di società operanti nel settore commerciale per cui è causa, corredate da scarne informazioni, quali l’indirizzo e la partita IVA.
Si tratta di dati agevolmente accessibili dagli operatori del settore, mediante la consultazione dei siti web di riferimento, come dimostra la documentazione versata in atti dalle resistenti, dalla quale emerge, ad esempio, che svolgendo una ricerca on line nel Registro Imprese, è possibile ottenere i nominativi di vari distributori, e che interrogando il sistema di intelligenza artificiale CHAT gpt, pubblicamente accessibile.